1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, lettera a), è istituita presso il CNC una commissione per la concessione dei premi di qualità ai lungometraggi e ai documentari. La commissione è composta da:
a) due rappresentanti dei critici cinematografici;
b) due rappresentanti delle associazioni di cultura cinematografica;
c) due personalità dell'arte e della cultura.
2. La commissione di cui al comma 1 dura in carica un anno e i suoi componenti sono rieleggibili per tre mandati complessivi.
3. L'attestato di qualità è rilasciato ai lungometraggi e ai documentari ammessi ai benefìci della presente legge che hanno particolari qualità artistiche e culturali.
4. È ammesso ricorso contro l'esclusione dall'assegnazione dell'attestato di qualità.
5. Ai lungometraggi e ai documentari ai quali è stato rilasciato l'attestato di qualità e che risultano, secondo le segnalazioni della SIAE, essere stati regolarmente programmati in pubblico, è assegnato un premio il cui ammontare è fissato annualmente dal CNC.
6. All'inizio di ogni anno il CNC stabilisce l'ammontare complessivo delle quote del FUS da assegnare ai premi di